REGISTRO BENEFICIAL OWNER O BENEFICIARIO EFFETTIVO: NORMATIVA IN ITALIA E A MALTA
Registro dei beneficiari effettivi in ITALIA
In Italia con decreto del maggio 2017, entrato in vigore a luglio (ma ancora in assenza di regolamentazione per alcune modalita’ attuative del decreto) in attuazione della direttiva europea relativa alla prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo e’ stata istituita una apposita sezione del Registro Imprese ove comunicare le informazioni di dettaglio degli effettivi titolari.
Anche i trust hanno l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del suddetto registro.
La definizione di titolare effettivo e’ contenuta nella normativa sugli adempimenti antiriciclaggio a cui sono tenuti gli intermediari bancari , finanziari ecc. e nel caso di persona fisica coincide con la stessa mentre nel caso di persona giuridica coincide con la persona fisica a cui sono attribuibili in via diretta o indiretta l’ente o il controllo dello stesso attraverso
- partecipazione diretta superiore al 25% del capitale
- partecipazione attraverso societa’ controllate, fiduciarie o interposta persona superiore al 25% del capitale
- controllo della maggioranza dei voti o di una parte sufficiente per esercitare un’influenza dominante in assemblea
- vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Hanno accesso al registro il Ministero dell”economia e Finanza,le autorita’ preposte alla lotta al riciclaggio , alla vigilanza, la direzione antimafia e antiterrorismo, la Guardia di Finanza, e in alcuni casi l’autorita’ giudiziaria e le autorita’ di controllo fiscale o soggetti privati con interesse giuridico specifico.
Registro dei beneficiari effettivi o Beneficial Owner a MALTA
Malta il 20/12/2017 ha adottato la quarta Direttiva della comunita’ Europea sull’Antiriciclaggio che prevede l’istituzione del Registro del Beneficial Owner con entrata in vigore dal 1.1.2018.
Tutte le societa’ che sono costituite e registrate a Malta in base al Companies Act o al Merchant Shipping act dovranno pertanto entro 6 mesi fornire informazioni adeguate del beneficial owner con nome, cognome, data nascita, nazionalita’, documenti , la natura e la portata dell’interesse del beneficiario e la data in cui la persona e’ divenuta beneficiario.
Ogni cambiamento dovra’ essere comunicato tempestivamente entro i termini brevi previsti dalla normativa in vigore.
Per beneficiario effettivo nell’ambito di una societa’ si intende normalmente la persona fisica o giuridica che detiene la proprieta’ indiretta o diretta di piu’ del 25% delle azioni o la maggioranza del diritto di voto.
Le informazioni contenute nel Registro, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, sara’ accessibile dal 1.4.2018 alle autorita’ nazionali deputate alla lotta sul riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le stesse potranno fornire dati alle autorita’ competenti di altri stati Europei o paesi terzi nonche’ ad ogni persona o organizzazione che presenti un interesse legittimo che possa contribuire specificatamente alla prevenzione, alla individuazione e alla lotta al riciclaggio di denaro sporco o al finanziamento del terrorismo.
In conformita’ alla Direttiva detto Registro e’ interconnesso con il Registro Centrale degli Stati membri della EU e EEA attraverso la piattaforma Europea e il portale della giustizia Europea.
Prestazioni analoghe spettano ai Trusts registrati ai sensi del Trusts and Trustees Act nonché alle Fondazioni e associazioni registrate ai sensi del Cap. 16 del Codice Civile.
Nel caso le persone che beneficiano dell’entita’ giuridica non sono ancora state determinate si puo’ indicare la categoria di persone nel cui interesse agisce l’entita’ stessa.
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