Lavoro in Remoto in Italia, Tassazione e Residenza Fiscale, Pandemia o NO
L’Italia non è un paese per Nomadi Digitali, nè Italiani nè con qualunque altro passaporto
Ne consegue che le persone fisiche, sia ai loro fini individuali sia ai fini aziendali qualora ricoprano cariche aziendali rilevanti ai fini della #residenzafiscalesocietaria, se passano in Italia più di #183gg sono #residentifiscaliItalia senza se e senza ma e soggetti a #tassazioneworldwide
Se passano in Italia meno di 183gg, in presenza di determinate condizioni previste dagli accordi bilaterali art 15 comma 2, il reddito di #lavorodipendente è prodotto in #Italia è qui tassato
Uno dei problemi messi in luce dalla recente pandemia e dalle opportunità emerse con lo sviluppo del #lavororemoto o #smartworking o @WfH, per gli espatriati e non, è il tema del dove pagare le tasse e dove essere considerati fiscalmente residenti.
Un cittadino italiano emigrato in un altro Stato, dove è regolarmente residente e iscritto Aire, se durante i mesi di pandemia è rientrato nel suo paese e ha lavorato da remoto dall’Italia dove deve pagare le tasse?
Oppure un residente italiano che ha deciso di trasferirsi in uno Stato estero per lavorare da remoto o, al contrario, un cittadino di un altro Stato che si trasferisce a lavorare da remoto in Italia, dove sarà considerato residente?
Durante la pandemia molti si sono ritrovati a non poter rispettare il criterio temporale dei 183 giorni nel paese di residenza, trovandosi a trascorrere piu’ di 6 mesi in un altro paese, magari anche costretti dalle chiusure improvvise delle frontiere.
Nonostante l’#Ocse abbia emesso delle raccomandazioni agli Stati per ritenere neutrale l’effettiva permanenza prolungata in uno Stato, stante l’eccezionalita’ della situazione di pandemia con la chiusura dei confini ed i divieti ai viaggi, invitandoli a non richiamare la residenza fiscale ai soggetti che hanno trascorso piu’ di 6 mesi in un paese senza esplicita intenzione di risiedervi stabilmente, alcuni Stati espressamente hanno espressamente supportato tali raccomandazioni mentre altri hanno espressamente dichiarato il contrario e alcuni non si sono espressi in merito.
Le raccomandazioni fornite dall’Ocse pero’ sono purtroppo solo indicative e non vincolanti per gli Stati aderenti.
La Spagna, infatti, ha annunciato subito ad agosto 2020 che tutti gli individui che hanno trascorso sul suo territorio più di 183 giorni nell’anno fiscale saranno trattati come residenti nel paese ai fini fiscali, anche se il loro soggiorno e’ stato vincolato dalle restrizioni di viaggio.
Altri Stati si sono espressi in adesione alle raccomandazioni dell’Ocse.
L’Italia non si è espressa in merito, mettendo tutti gli espatriati iscritti Aire che hanno trascorso o che trascorreranno più di 183 giorni in Italia, nel rischio di un richiamo di residenza fiscale in Italia e di veder assoggettati a tassazioni tutti i redditi prodotti all’estero.
Un recente interpello all’Agenzia delle Entrate sembra andare su questa linea ma addirittura evidenzia che una prestazione di lavoro subordinato svolta nel paese da remoto anche se con una presenza inferiore ai 183 giorni risulta comunque tassata in Italia in quanto reddito prodotto in Italia.
Vediamo alcuni dettagli utili dell’interpello sul tema del Trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che a causa dell’emergenza epidemiologica svolgono l’attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati
L’interpello è stato richiesto da una multinazionale italiana con riguardo ad alcuni suoi dipendenti, in distacco presso la consociata cinese, che nel 2020 hanno trascorso alcuni piu’ di 183 giorni in Italia ed altri meno di 183 giorni, lavorando in smart working prima di poter ritornare di nuovo in Cina.
La multinazionale ha evidenziato che ‘’l’OCSE ha suggerito ai Paesi aderenti di non considerare le situazioni temporanee determinate da tale “causa di forza maggiore”, facendo esclusivo riferimento ai comportamenti che sarebbero stati tenuti in uno scenario di normalità, senza dare rilevanza alle deviazioni dettate dall’emergenza e dai vincoli alla mobilità imposti dai governi. Il caso analogo è quello di una persona che lavora in un paese estero e ritorna temporaneamente nel suo precedente paese “home”. In questo caso l’OCSE osserva che “è improbabile che un soggetto che si trovi costretto a permanere nello Stato di origine per ragioni temporanee ed eccezionali, quali appunto la crisi da Covid-19, ne acquisisca nuovamente la residenza nonostante lavori da tempo in un Paese estero”.
Pertanto, a parere dell’OCSE, “poiché la crisi COVID-19 è una circostanza eccezionale, nel breve termine le amministrazioni fiscali e le autorità competenti, dovranno considerare, ai fini della valutazione della residenza, un periodo di tempo che non sia influenzato da eventi eccezionali come questo ma che risulti “normale” per la persona”.
Le autorità fiscali italiane hanno stipulato precisi accordi amministrativi con Austria Francia e Svizzera, in linea con quanto suggerito dall’Ocse, ovvero con gli Stati confinanti dove è maggiore la mobilità transfrontaliera con precise disposizioni per i lavoratori coinvolti.
L’Agenzia infatti ribadisce ‘’Tali lavoratori svolgono abitualmente la loro attività nell’altro Stato contraente ma, a motivo delle misure sanitarie causate dall’emergenza Covid-19, sono costretti o esortati temporaneamente a lavorare nello Stato di residenza oppure, nel caso dei frontalieri, anche a restare nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa senza rientrare con cadenza giornaliera nello Stato di residenza.
Gli orientamenti contenuti nell’analisi svolta dal Segretariato dell’OCSE sono
stati accolti dall’Italia, allo stato, unicamente sulla base e nei limiti dei menzionati accordi amministrativi, a condizioni di reciprocità.
L’Agenzia ritiene pero’ che NON si possono applicare effetti simili ad altri Stati con cui non sono stati sottoscritti precisi accordi ‘’Pertanto, si è dell’avviso che i citati accordi amichevoli stipulati dal nostro Paese con Austria, Francia e Svizzera non possano esplicare effetti anche nei confronti di altri Stati con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.’’
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L’Agenzia delle Entrate è chiara sul punto : se si è soggiornato per piu’ di 184 giorni in Italia si è tenuti a pagare le tasse in Italia e si è soggetti alla worldwide taxation senza nessuna scusante di forza maggiore degli eventi , ovviamente tenendo conto delle eventuali Convenzioni sulle doppie imposizioni vigenti.
L’Agenzia aggiunge inoltre che , anche se si è soggiornato in Italia per meno di 183 giorni, occorre tenere in considerazione come si è svolto il rapporto e la sede del datore di lavoro, perché nella fattispecie dell’interpello la remunerazione dei dipendenti in lavoro remoto in Italia è stata ritenuta dall’Agenzia erogata da un datore di lavoro residente in Italia e, pertanto, ritenuta soggetta a imponibilità sia nello Stato estero sia in Italia.
Nell’interpello si legge: ‘’Più precisamente, il citato paragrafo 2 dell’articolo 15 prevede che « le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto neldetto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che
non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o
da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato».
Considerato che nella fattispecie in esame la remunerazione è erogata da un
datore di lavoro residente in Italia, non si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla citata lettera b) e, conseguentemente, le remunerazioni de quibus risultano imponibili in entrambi gli Stati.’’
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Guida all’espatrio senza confini
Place of effective management (POEM) and individuals residence status in COVID19 time
https://www.maltaway.com/en/malta-residence-program-nrp-for-digital-nomads/