GUIDA AIRE Iscrizione e Residenza

[wpseo_breadcrumb]


GUIDA AIRE Iscrizione e Residenza

 

Spesso mi sento chiedere dagli espatriati che si rivolgono ad un Avvocato ed ad un Professionista:

 

Come si fa e cosa comporta iscriversi all’AIRE

ovvero all’anagrafe Italiana Residenti Estero?

 

Ecco una guida utile per capirlo insieme.

 

AIRE: INDICE dei CONTENUTI

 

 

AIRE : guida utile

L’iscrizione all’AIRE e’ un DOVERE

L’iscrizione all’AIRE sancisce i seguenti DIRITTI

L’aggiornamento dell’AIRE

La cancellazione dall’AIRE

Iscrizione AIRE on line

Decorrenza iscrizione AIRE

CONSEGUENZE per la NON iscrizione all’AIRE

RESIDENZA E ISCRIZIONE AIRE

Cosa è la RESIDENZA

RESIDENZA FISCALE

 

 

 

AIRE : guida utile

L’iscrizione AIRE ovvero all’Anagrafe Italiana Residenti Estero istituita con la legge 27.10.1988 n470 e’ un diritto/dovere per tutti i cittadini che risiedono all’estero per piu’ di 12 mesi.

Come specificato sul sito degli Esteri italiano vediamo nel dettaglio chi deve iscriversi e tutti i passaggi per farlo.

L’iscrizione all’AIRE e’ un DOVERE

Devono iscriversi all’AIRE:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’AIRE:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Ad esempio i ragazzi che si recano all’estero per motivi di studio per un periodo limitato inferiore all’anno, per Erasmus o altre motivazioni , non sono tenuti ad iscriversi all’Aire.

 

L’iscrizione all’AIRE sancisce i seguenti DIRITTI

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida ( di norma solo in Paesi extra U.E)

L’iscrizione all’AIRE e’ gratuita.

 

L’aggiornamento dell’AIRE

deve essere effettuato dal cittadino che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare

– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.

In assenza di aggiornamento, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, non sarà  possibile da parte dell’Amministrazione il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

 

La cancellazione dall’AIRE

avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente di un Comune italiano a seguito di rimpatrio;
  • per morte;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Al fine di semplificare la procedura e di ridurre i termini nonche’ di dare maggiore certezza sono state introdotte alcune novita’ : l’iscrizione Aire on line e la decorrenza certa del termine dalla domanda.

 

Iscrizione AIRE on line

L’iscrizione all’AIRE si può richiedere anche on line compilando la domanda ed allegando i documenti tramite il portale dei servizi consolari FAST IT https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco  previa registrazione dell’utente nel sistema.

 

Decorrenza iscrizione AIRE

Il 26 marzo 2019 è entrato in vigore il Decreto Legge 25 marzo 2019, n.22 (c.d. “Decreto Brexit”) che stabilisce, fra le altre cose, la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE dalla data di presentazione della domanda all’ufficio consolare di riferimento.

«9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3,
hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia’ resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica».

Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data».

 

CONSEGUENZE per la NON iscrizione all’AIRE

La mancata iscrizione, benché  sia sancito come dovere, non è sanzionata  per cui non arriveranno sanzioni o multe per questa ragione ma bisogna prestare attenzione a tutte le implicazioni  che questo comporta sia in termini di accesso ai servizi offerti dai Consolati e dalle Ambasciate, sia al diritto di voto e sia, soprattutto, sulle conseguenze sul piano fiscale.

Vivere all’estero e non iscriversi all’Aire può comportare la violazioni di norme e, di conseguenza,  essere soggetti ad accertamenti e sanzioni.

Vediamo piu’ nel dettaglio il concetto di residenza, residenza fiscale e cosa vuol dire trasferire la residenza all’estero e gli adempimenti formali , tra cui l’iscrizione AIRE, nonche’ quelli sostanziali.

 

 

 

 

RESIDENZA E ISCRIZIONE AIRE

 

Cosa è la RESIDENZA

La residenza secondo il diritto italiano e’ quella statuita all’art.43 del Codice Civile che precisa

  • domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
  • residenza è il  luogo in cui la persona ha la dimora abituale
  • dimora che e’ il  luogo in cui un soggetto si trova occasionalmente. 

La Cassazione ha precisato che ”la residenza di una persona è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.”

Questa stabile permanenza sussiste anche “quando la persona si reca a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.”

Allo stato di fatto della residenza ovvero dove si vive abitualmente e volontariamente  fa seguito la residenza anagrafica che coincide con il luogo ove si e’ iscritti al registro anagrafico di un Comune italiano.

Ai sensi dell’art. 58 dpr 600/73, il domicilio fiscale per le persone fisiche coincide normalmente con la residenza anagrafica.

 

RESIDENZA FISCALE

La residenza fiscale   implica l’assoggettamento del residente alla tassazione del paese e  si acquisisce se si e’ iscritti all’anagrafe italiana come residenti , o si  ha residenza o domicilio per piu’ di 183 giorni nel territorio.

Un cittadino italiano che sceglie di trasferire la propria residenza all’estero per non essere assoggettato a tassazione in Italia dovra’ pertanto rispettare alcuni criteri base sia formali sia sostanziali ed i principali risultano essere:

  • vivere fuori dal territorio italiano piu’ 183 giorni
  • avere dimora abituale all’estero
  • iscriversi all’anagrafe residenti estero AIRE
  • avere il centro degli interessi professionali e personali all’estero.

L’iscrizione all’AIRE e’ pertanto uno degli elementi formali necessari e incontrovertibili (non il solo ed esclusivo)  per dimostrare la propria residenza all’estero.

L’iscrizione all’AIRE  deve essere provata con l’effettiva documentazione di registrazione e non puo’ avere efficacia retroattiva.

La mancata iscrizione Aire, anche  se effettivamente si risiede e si lavora all’estero, comporta l’essere considerati ancora fiscalmente residenti in Italia con il conseguente  assoggettamento di tutti i redditi e retribuzioni percepiti all’estero, alla tassazione italiana.

trattati contro le doppie imposizioni, se vigenti tra l’Italia e il paese estero dove si vive, potranno solo mitigare le conseguenze non imponendo una doppia tassazione ma il pagamento in Italia della differenza di tassazione oltre alle sanzioni per  omesse dichiarazioni.

Si precisa che non e’ sufficiente avere un indirizzo di  residenza all’estero e iscriversi all’AIRE per essere considerati residenti all’estero qualora cio’ sia fatto solo fittiziamente per fini fiscali ma occorre che vi sia anche la sostanza ovvero risiedere effettivamente e trasferire il centro dei propri interessi personali e familiari all’estero.

Infatti l’Agenzia delle Entrate considera  fiscalmente residente in Italia una persona che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dall’Italia ,  mantenga il centro dei propri interessi in Italia.

Leggi anche …

 

ESPATRIO SENZA CONFINI

Un servizio di Consulenza di Espatrio professionale personalizzata, per le scelte di Espatrio, trasferimento di Residenza all’estero e la protezione di Privati e Imprese con confronto tra Italia, Malta e 30 paesi

con analisi delle esigenze individuali specifiche ed identificazione delle opportunità e soluzioni offerte da una ridomiciliazione di se stessi o dei propri assets o del proprio business a Malta, un servizio di Advisory Internazionale con le soluzioni e le opportunità di Malta e da Malta rispetto all’Italia e ad altri paesi in Europa o extra Europei

e …

GUIDA ALL’ESPATRIO