REGIME FISCALE PER IMPATRIATI ITALIA

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REGIME FISCALE PER IMPATRIATI IN ITALIA

REGIME FISCALE PER IMPATRIATI IN ITALIA
REGIME FISCALE PER IMPATRIATI IN ITALIA

 

INDICE DEI CONTENUTI:

REGIME FISCALE PER IMPATRIATI IN ITALIA

PERCHÈ UN REGIME FISCALE PER IMPATRIATI

COSA PREVEDE LA LEGGE SUL REGIME IMPATRIATI

REQUISITO TRASFERIMENTO RESIDENZA IN ITALIA

REQUISITO RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

QUALE E’ L’AGEVOLAZIONE FISCALE DEL REGIME

COME FARE RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE

QUALI SONO I REDDITI AGEVOLABILI

QUANTO DURA IL REGIME SPECIALE

CONTATTI MALTAWAY REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IMPATRIATI IN ITALIA

 

REGIME FISCALE PER IMPATRIATI IN ITALIA
REGIME FISCALE PER IMPATRIATI IN ITALIA

 

PERCHÈ UN REGIME FISCALE PER IMPATRIATI

ITALIA, il paese della DOLCE VITA, ha perso attrattività significativa a livello internazionale, sia per la sua situazione Debitoria, Macro-Economica e Bancaria, sia per la presenza di uno stato e una burocrazia pubblica asfissiante per imprese e cittadini, con un modello fiscale sempre più esteso, invasivo e affamato, basato sul modello della TASSAZIONE GLOBALE e del regime DICHIARATIVO obbligatorio

Questo regime fiscale agevolato come lavoratori Impatriati in Italia,  sui redditi prodotti in Italia da individui Italiani, Europei ed NON-EU, per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia è molto attrattivo per redditi di lavoro senza limiti di importo.

Una soluzione efficiente che consente di assaporare uno stile di vita, dalle Alpi alla Sicilia, fatto di Italian Style e Dolce Vita con un carico fiscale che i residenti fiscali ORDINARI ITALIANI possono solo osservare con invidia.

Si fa tanto parlare di regime impatriati quale regime fiscale attrattivo per i lavoratori che decidono di fare rientro o trasferirsi a vivere per la prima volta in Italia per le tassazioni ridotte previste.

E’ un regime a cui stanno aderendo, a seguito di offerte di lavoro in Italia, diversi cittadini italiani residenti all’estero che hanno deciso di fare rientro in patria ma è un regime su cui hanno puntato gli occhi anche diversi stranieri.

Al di là del marketing che aleggia intorno a questo regime fiscale come regime particolarmente attrattivo riteniamo opportuno, come professionisti, fare un po’ di chiarezza perchè una persona possa capire tutti i VINCOLI, risvolti, vantaggi e svantaggi rispetto alla propria situazione di provenienza e paese di residenza e scegliere consapevolmente prima di valutare un trasferimento.

 

COSA PREVEDE LA LEGGE SUL REGIME IMPATRIATI

Il D.Lgs. n. 147 del 14/09/2015, i cui requisiti nel tempo sono variati fino alla formulazione in essere oggi nel 2023, ha introdotto un regime speciale fiscale per impatriati volto a consentire sia il rientro dei cervelli in fuga dall’Italia sia le persone che desiderano trasferire per la prima volta la loro residenza in Italia.

In via alternativa devono ricorrere i requisiti previsti dall’art. 16 al comma 1 o al comma 2. Vediamo più nel dettaglio.

ART 16 COMMA 1

In base al comma 1 dell’art.16 del D.Lgs. n. 147 del 14/09/2015 , potrà fruire del regime speciale il “lavoratore” che:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni
  • l’attivita’ lavorativa e’ prestata prevalentemente nel territorio italiano.

ART 16 COMMA 2

Al detto regime, sulla base del comma 2, potranno accedere coloro che:

  • siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attivitàdi lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa al di fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più , ovvero
  • abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu‘, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

Benchè la norma non lo preveda espressamente, tuttavia una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire l’accesso al regime agevolativo.”

La stessa circolare 33/2020 ha anche chiarito che “mentre ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il comma 1 non pone alcun tipo di limitazioni al riguardo, con la conseguenza che tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame“

 

REQUISITO TRASFERIMENTO RESIDENZA IN ITALIA

Per usufruire dell’agevolazione è requisito essenziale aver trasferito la residenza fiscale in Italia e, inoltre, assumere l’impegno di rimanere a vivere in Italia per almeno due anni altrimenti il regime di agevolazione decade.

Cosa vuol dire trasferire la residenza in Italia?

Per essere considerati residenti in Italia la normativa italiana è ben rigida in materia e richiede specifici elementi.

Secondo l’art.43 del codice civile italiano:
– domicilio e’ il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
– residenza e’ il luogo in cui ha la dimora abituale
– dimora e’ il luogo in cui si trova occasionalmente

Quando si si vive abitualmente e volontariamente in un luogo occorre prendere la residenza anagrafica ovvero registrarsi all’Anagrafe del Comune italiano dove si ha la dimora abituale.

 

REQUISITO RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

Il concetto di residenza anagrafica è diverso da quella fiscale, anche se spesso le due residenze finiscono per coincidere.

La residenza fiscale e’ la necessaria premessa per valutare dove un soggetto sia tenuto a pagare le imposte.

Chi è residente fiscale in Italia e tenuto a pagare le tasse?

L’art 2 del TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi in Italia- prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Rientrano nella categoria di fiscalmente residenti in Italia:

– chi e’ iscritto all’anagrafe residenti per piu’ di 183 giorni nell’anno fiscale
– chi ha il domicilio inteso come sede principale di affari o interessi
– chi ha la residenza intesa come dimora abituale.

E’ sufficiente una delle 3 condizioni per essere considerati fiscalmente residenti in Italia e tenuti a pagare le tasse sui redditi.

La normativa prevede altresí, a seguito di modifica introdotta nel 2019, che possono accedere ai benefici fiscali agevolati anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 purche’ abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

”Tale disposizione consente ai soggetti che non risultano iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dall’articolo 16) di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di evitare che restino esclusi dall’agevolazione i contribuenti che, pur avendo effettivamente trasferito la propria residenza all’estero, non abbiano provveduto a cancellarsi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente o vi abbiano provveduto tardivamente.”

E’ una aggiunta legislativa a nostro parere inopportuna, poichè in contrasto con quanto previsto dalla normativa generale sulla residenza fiscale italiana dove uno dei requisiti formali per essere considerati residenti all’estero è proprio l’iscrizione all’AIRE!!

La stessa rappresenta potenzialmente una auto denuncia indiretta, dalla quale potrebbe scaturire una contestazione con le Autorità fiscali italiane sui periodi pregressi.

 

QUALE E’ L’AGEVOLAZIONE FISCALE DEL REGIME

I redditi ammessi all’agevolazione fiscale concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF nella misura del 30% mentre il restante 70% del reddito risulta esente.

Questo significa che se il reddito prodotto è di 50.000 si pagheranno le tasse solo su un reddito di 15.000.

Qualora il contribuente trasferisca la residenza in una delle regioni del Sud Italia quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia l’agevolazione è maggiore in quanto il reddito imponibile sarà solo nella misura del 10% di quello prodotto.

Questo significa che se il reddito prodotto è di 50.000 si pagheranno le tasse solo su un reddito di 5.000.

E’ possibile ottenere l’agevolazione anche se si svolge l’attività in un comune diverso da quello di residenza.

 

COME FARE RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE

Il lavoratore deve fare una richiesta scritta al suo datore di lavoro per richiedere l’applicazione dell’agevolazione o, se non viene riconosciuta dal datore di lavoro deve chiedere di fruire dell’agevolazione con la prima dichiarazione dei redditi.

Il lavoratore autonomo deve fare richiesta di usufruire dell’agevolazione impatriati nella dichiarazione dei redditi e o, in alternativa, fruirne in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti.

 

QUALI SONO I REDDITI AGEVOLABILI

Vediamo piu’ nel dettaglio quali sono i redditi che possono essere tassati al 30% o al 10%:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
  • i redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato che derivino dall’esercizio di arti e professioni, svolte in forma individuale o associata (per esempio, nella forma dell’associazione professionale)
  • i redditi d’impresa prodotti da imprenditori individuali che abbiano avviato un’attività d’impresa in Italia

Sono esclusi dall’agevolazione pertanto i redditi d’impresa di società di persone o capitali e come esplicita l’Agenzia ”il reddito di impresa agevolabile è unicamente quello dell’imprenditore individuale, poiché prodotto dalla persona fisica mediante l’esercizio della propria attività lavorativa in regime di impresa”.

Possono essere agevolati anche gli ulteriori redditi ( al lavoro autonomo si aggiunge poi una attività di impresa) prodotti con attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro, ma comunque entro il limite massimo dei 5 anni: ” Le categorie di reddito agevolabili possono, pertanto, derivare da attività di lavoro esercitate contemporaneamente (contestualità temporale) al momento dell’impatrio o da attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all’impatrio, sempreché sia soddisfatto il collegamento”.

Sono escluse le altre categorie di reddito non elencate.

Restano esclusi ad esempio dal regime agevolativo i redditi prodotti all’estero,
mentre si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero.

 

QUANTO DURA IL REGIME SPECIALE

Il regime speciale è applicabile per 5 anni con decorrenza dal periodo d’imposta ovvero dall’anno in cui il lavoratore trasferisce la residenza in Italia e per i successivi quattro periodi di imposta.

Vi è la possibilità di estendere i benefici per altri 5 anni in presenza di uno dei due requisiti :

  • se si ha almeno un figlio minorenneo a carico o in affido preadottivo
  • o, alternativamente, se si diventa proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Per questi ulteriori 5 anni i redditi verranno tassati per il 50% del loro ammontare o per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Il periodo massimo di tassazione in misura ridotta è pertanto di 10 anni.

 

Vediamo alcune precisazioni dell’Agenzia delle Entrate che possono chiarire alcuni dubbi:

Per i figli minorenni o a carico:

”L’estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, è riconosciuta sia qualora il figlio minorenne e/o a carico (ovvero in affido preadottivo) sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che tale presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.”

Ad esempio, per un soggetto che sia fiscalmente rientrato in Italia nel 2020,
il primo figlio (ovvero il terzo figlio) deve essere nato entro il 31 dicembre 2024,
ai fini dell’estensione dell’agevolazione per un totale complessivo di dieci periodi
di imposta.

Per l’acquisto di un immobile

”Ad esempio, per un soggetto che sia fiscalmente rientrato in Italia nel 2020, l’acquisto dell’immobile deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024, ai fini dell’estensione dell’agevolazione.”

 

Però …

Bisogna considerare che:

  • la norma è oggetto di interpretazione sulla base delle circolari e risposte ad interpelli dell’Agenzia delle Entrate a cui bisogna aver riguardo per verificare tutti i casi personali ed i requisiti di dubbia interpretazione
  • non si puo’ fare interpello probatorio all’Agenzia per richiedere in via preventiva se si rispettano i requisiti per essere ammessi all’agevolazione ma deve essere il contribuente che deve accertarli prima di fruire del regime
  • i redditi soggetti al regime agevolativo sono quelli elencati dalla norma mentre gli altri sono assoggettati ai regimi ordinari
  • bisogna prestare particolare attenzione qualora si rientra in specifiche categorie di soggetti come i lavoratori in distacco all’estero, i lavoratori a bordo di navi e aeromobili in traffico internazionale, funzionari e agenti dell’Unione Europea ai quali potrebbero non applicarsi i regimi agevolativi perchè non sussisterebbero tutti i requisiti previsti dalla normativa
  • non sono cumulabili due diversi regimi agevolativi come ad esempio il regime agevolato per gli impatriati con quello forfettario
  • l’ Italia applica il regime della tassazione su base mondiale o tassazione worldwide ovvero l’assoggettamento a tassazione su base mondiale di tutti i redditi ovunque prodotti
  • in Italia vige l’obbligo del regime dichiarativo
  • lo svolgimento di una attività comporta il versamento anche dei contributi previdenziali obbligatori dovuti con aliquote significative sul 100% del reddito.

Questi sono solo alcuni degli aspetti complessivi e generali che una persona dovrebbe conoscere e valutare nel momento in cui decide di scegliere e accedere al regime agevolativo senza fermarsi ai soli aspetti, di sicuro invitanti, della tassazione sul solo reddito del 30% o del 10%.

 

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La consulenza di un esperto in materia potrà aiutarvi a risolvere tutti i dubbi e a capire tutti i VINCOLI, risvolti, vantaggi e svantaggi rispetto alla propria situazione di provenienza e paese di residenza e scegliere consapevolmente prima di valutare un trasferimento.

 

 

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