RIFORMA FISCALE INTERNAZIONALE IN ITALIA: IMPATTO SULLA RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI

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RIFORMA FISCALE INTERNAZIONALE IN ITALIA: IMPATTO SULLA RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI

 

 

RIFORMA FISCALE ITALIA RESIDENZA TASSE ESPATRIATI e IMPATRIATI
RIFORMA FISCALE ITALIA RESIDENZA TASSE ESPATRIATI e IMPATRIATI

 

INDICE DEI CONTENUTI

RIFORMA FISCALE INTERNAZIONALE IN ITALIA: IMPATTO SULLA RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI

INDICE DEI CONTENUTI

RIFORMA FISCALE INTERNAZIONALE IN ITALIA: IMPATTO SULLA RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI

LAVORATORI IMPATRIATI

RESIDENZA FISCALE

RESIDENZA FISCALE INDIVIDUI PERSONE FISICHE

REQUISITO RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

RESIDENZA FISCALE ESTERA

RESIDENZA FISCALE PERSONE GIURIDICHE

CONTATTI PER RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI

 

RIFORMA FISCALE INTERNAZIONALE IN ITALIA: IMPATTO SULLA RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI

Il nuovo Disegno di Legge del Bilancio di previsione per l’anno 2024 e il documento programmatico hanno previsto delle modifiche significative che possono interessare anche gli espatriati e gli Impatriati sotto diversi aspetti.

Il Consiglio dei Ministri in Italia ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

 

 

RIFORMA FISCALE INTERNAZIONALE IN ITALIA: IMPATTO SULLA RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI

 

 

LAVORATORI IMPATRIATI

Sono previste delle modifiche al regime impatriati e in particolare, come si legge nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri:

“Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi. Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.”

 

Analizzeremo in un successivo articolo i dettagli ma certamente il nuovo regime è peggiorativo rispetto al precedente, riducendo la riduzione della tassazione dal 70% (o 90%) al 50%, non prevedendo un periodo di estensione oltre i 5 anni e richiedendo un maggior periodo di residenza estera prima del rientro. La norma parla di agevolazione riservate ai Cittadini Italiani (NON agli stranieri come in precedenza) e con specifiche e alte qualificazioni, escludendo pare anche gli sportivi

 

RESIDENZA FISCALE

Concentriamo ora l’attenzione sull’aspetto della RESIDENZA FISCALE all’estero sia di persone che di società .

 

RESIDENZA FISCALE INDIVIDUI PERSONE FISICHE

Il Consiglio dei Ministri nel suo comunicato dice:

”In particolare, per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.”

Vediamo cosa prevedeva la normativa sulla residenza fiscale.

Attualmente per essere considerati residenti in Italia la normativa italiana è ben rigida in materia e richiede specifici elementi.

Secondo l’art.43 del codice civile italiano  :
– domicilio e’ il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
– residenza e’ il luogo in cui ha la dimora abituale
– dimora e’ il luogo in cui si trova occasionalmente

Quando si si vive abitualmente e volontariamente in un luogo occorre prendere la residenza anagrafica ovvero registrarsi all’Anagrafe del Comune italiano dove si ha la dimora abituale.

 

REQUISITO RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

Il concetto di residenza anagrafica è diverso da quella fiscale, anche se spesso le due residenze finiscono per coincidere.

La residenza fiscale e’ la necessaria premessa per valutare dove un soggetto sia tenuto a pagare le imposte.

Chi è residente fiscale in Italia e tenuto a pagare le tasse in Italia ?
L’art 2 del TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi in Italia- prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Rientrano nella categoria di fiscalmente residenti in Italia:

  • chi e’ iscritto all’anagrafe residenti per piu’ di 183 giorninell’anno fiscale
  • chi ha il domiciliointeso come sede principale di affari o interessi
  • chi ha la residenza intesa come dimora abituale.

E’ sufficiente una delle 3 condizioni per essere considerati fiscalmente residenti in Italia e tenuti a pagare le tasse sui redditi.

 

RESIDENZA FISCALE ESTERA

Chi è considerato fiscalmente residente all’estero dall’Italia?

In seguito a quanto detto sopra per l‘Italia e’ residente fiscale all’estero
🔺 – chi e’ iscritto AIRE per piu’ di 183 giorni
🔺 – non ha la sede principale dei suoi affari o interessi in Italia
🔺 – non ha la dimora abituale in Italia.

Peraltro non è sufficiente solo l’elemento formale della residenza e dell’iscrizione AIRE per essere considerati residenti all’estero ma ha rilevanza anche l’elemento sostanziale del centro degli interessi.

Con la nuova normativa dal 2024

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della personaSalvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”

Vediamo quali sono gli elementi che si modificano con la nuova normativa:

  • il concetto di DOMICILIO cambia rispetto a quello CIVILISTICO e assume un carattere SOSTANZIALE ,peraltro già adottato da molta giurisprudenza in materia, dove viene dato rilievo in via principale alle relazioni personali e familiari del contribuente. L’aspetto patrimoniale ed economico che veniva considerato nel concetto di ”sede di affari principali e interessi” non viene citato nel nuovo testo ma sembra strano che nella valutazione della residenza fiscale di una persona non vengano tenuti in considerazione tutti gli aspetti nel complesso a partire da quelli personali e familiari (ora inclusi ) fino a quelli economici e patrimoniali (ora esclusi) . Sono piu’ propensa a credere che vengano tenuti in considerazione tutti quanti gli elementi, come già fatto nelle pronunce giurisprudenziali formatasi nel tempo.
  • la presenza nel territorio per la maggior parte del periodi d’imposta viene considerata anche per le frazioni di giorno. Assume quindi importanza il conteggio dei giorni di presenza fisica in Italia, che è diventato sembra piu’ stringente visto che le frazioni di giorno sono considerate come presenza fisica in Italia!
  • nella nuova normativa e’ stato aggiunto “salvo prova contrariasi presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente“. Questa presunzione relativa consentirebbe alla persona che vive all’estero di fornire prove concrete e certe della sua effettiva residenza stabile in un paese diverso dall’Italia , superando il precedente concetto di presunzione assoluta per chi rimaneva iscritto all’anagrafe di un Comune Italiano. Vedremo le interpretazioni e le possibilità di darne prova però nei casi pratici.

 

RESIDENZA FISCALE PERSONE GIURIDICHE

Il Consiglio dei Ministri nel suo comunicato dice:

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’ ”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:

  • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;

  • il criterio della “sede di direzione effettiva

  • e quello della “gestione ordinaria in via principale”,che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

 

Anche in questo caso la nuova formulazione della residenza fiscale delle società legata alla presenza, per la maggior parte del periodo di imposta, della sede legale, della sede di direzione effettiva anzichè alla sede dell’amministrazione o della gestione ordinaria in via principale anzichè all’oggetto sociale, pongono il fondamento sugli aspetti di natura sostanziale , già anch’essi evidenziati nelle pronunce su casi precedenti .

Sarà importante, oltre all’aspetto formale della sede legale, avere riguardo a dove viene fatta la direzione della società , dove si svolge concretamente l’attività e dove vengono prese le decisioni importanti.

Vedremo come evolverà la proposta riforma fiscale e se vi saranno modifiche o chiarimenti in merito.

 

CONTATTI PER RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI

Per ogni esigenza ed aggiornamento su RESIDENZA FISCALE PER INDIVIDUI E SOCIETÀ E TASSAZIONE DEGLI ESPATRIATI ED IMPATRIATI ed ogni altra necessità legata alle persone fisiche, alle società o ai patrimoni nel paese di vostra residenza fiscale o all’estero, contattateci qui